L’imposta è dovuta dal proprietario di immobili, ovvero dal titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie; dal concessionario di aree demaniali e dal locatario per gli immobili concessi in locazione finanziaria.
La legge di bilancio 2020 ha abolito, a decorrere dall'anno 2020, il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e contestualmente ha ridisciplinato l'IMU. L’imposta ha per presupposto il possesso di immobili. Sono esenti l'abitazione principale e le pertinenze della stessa (nel limite di una per ciascuna categoria catastale: C/2, C/6 e C/7) ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il pagamento deve essere effettuato, in autoliquidazione, in due rate con scadenza: 16 giugno e 16 dicembre. Il pagamento in un'unica soluzione annuale dell'imposta complessivamente dovuta deve avvenire entro il 16 giugno.
Si ricorda che non è previsto il versamento dell’IMU sulla prima casa e sue pertinenze (eccezion fatta per le categorie A1, A8 e A9), nonché quello relativo ad alcune altre tipologie di immobili. I cittadini dovranno provvedere autonomamente al calcolo dell’imposta dovuta a titolo di IMU
16 giugno per l'acconto e 16 dicembre per il saldo.
In alternativa si può pagare in un'unica soluzione entro il 16 giugno.
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, vedi allegati.